- Disposizioni generali – Accettazione L’ordine d’acquisto, unitamente ai presenti termini e condizioni (collettivamente denominati “l’Ordine”), è un’offerta presentata da Kornit Digital Ltd. e le sue collegate (“Kornit”) per acquistare presso il fornitore indicato nell’ordine d’acquisto (“Fornitore”) gli oggetti descritti in tale ordine d’acquisto. L’Ordine è espressamente limitato ai termini e alle condizioni qui descritti ed è subordinato alla totale accettazione dell’Ordine, senza alcuna modifica né aggiunta, da parte del Fornitore. Salvo specifico accordo scritto di un rappresentante autorizzato di Kornit (conformemente alla politica di Kornit), sono validi i termini ivi riportati e non sarà possibile integrare nell’Ordine alcun altro termine o disposizione aggiuntiva (fatta eccezione per garanzie aggiuntive del Fornitore) di preventivi, fatture, riconoscimenti o altri moduli forniti dal Fornitore, anche in mancanza di specifica obiezione di Kornit a tali termini o disposizioni.
- Consegna – Ritardo nella consegna; Consegna non conforme Il Fornitore deve consegnare i beni e/o servizi al momento e al costo specificati nell’Ordine (“Fornitura”). Gli impegni quantitativi e i limiti temporali indicati sono essenziali. Il Fornitore deve avvertire tempestivamente Kornit di ogni eventuale possibilità di non riuscire a spedire i beni o a prestare i servizi alla data di consegna specificata nell’Ordine. Il mancato rispetto di tali requisiti, da parte del Fornitore, dà diritto a Kornit, in aggiunta a qualsivoglia altro diritto o provvedimento, di annullare l’Ordine, senza alcuna responsabilità. Per data di consegna si intende la data in cui la Fornitura è ricevuta presso il punto di consegna designato da Kornit. Non è possibile effettuare consegne anticipate senza il previo accordo scritto di Kornit. Spedizioni di volumi superiori e/o consegne anticipate possono essere restituite a totale carico del Fornitore, oppure Kornit potrebbe ritardare la gestione della fattura di tale consegna anticipata sino alla data prevista della consegna.
- Modifiche Kornit si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i volumi, le date di consegna e/o la natura della Fornitura, a condizione di inviarne adeguata notifica al Fornitore. Qualora le modifiche comportassero un aumento del costo o del tempo di esecuzione, potrà essere concordato tra le parti un giusto adeguamento del prezzo e/o della data di consegna. Se Kornit e il Fornitore non riescono a definire un giusto adeguamento, Kornit può a propria discrezione risolvere l’Ordine, integralmente o in parte, senza alcuna responsabilità. Le richieste di giusto adeguamento possono essere avanzate dal Fornitore entro dieci (10) giorni di calendario dalla modifica dell’Ordine.
- Imballaggio e documentazione Il Fornitore deve imballare e contrassegnare adeguatamente tutti i beni ai fini della spedizione, dell’immagazzinaggio e della conservazione, in conformità con le leggi in vigore, e deve utilizzare le modalità di imballaggio ed etichettatura ragionevolmente richieste da Kornit. Qualora Kornit abbia designato un imballaggio speciale per un dato articolo, il Fornitore dovrà utilizzare tale imballaggio. Il Fornitore contrassegnerà i beni e l’imballaggio con l’indicazione del paese di origine, come richiesto dalle leggi governative in vigore, e fornirà un certificato di origine e ogni altro documento richiesto per lo sdoganamento o per i fini fiscali. Il Fornitore deve spedire insieme tutti i beni, unitamente a tutta la documentazione necessaria per il loro utilizzo e la manutenzione.
- Spedizione Al momento della spedizione dei beni, il Fornitore deve inviare a Kornit, per e-mail, fax o posta, una copia della notifica di spedizione comprensiva dei riferimenti e della data dell’Ordine, del numero dei colli, dell’esatta descrizione dei beni spediti e di tutta la documentazione necessaria per l’importazione e l’esportazione dei beni. Salvo quanto disposto nell’Ordine, tutte le consegne devono essere alle condizioni DDP (Incoterms 2011).
- Fatturazione Le fatture devono esser inviate all’indirizzo indicato nell’Ordine e devono contenere i riferimenti Kornit e una descrizione della Fornitura fatturata, i prezzi unitari nella valuta dell’Ordine, i volumi consegnati, la packing list e ogni altra informazione che potrebbe essere stata richiesta da Kornit. Kornit si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture compilate senza rispettare i requisiti indicati da Kornit.
- Prezzi, Imposte e Condizioni di pagamento
7.1 Salvo quanto disposto nell’Ordine (i) tutti i prezzi si intendono bloccati e comprendono tutti gli oneri di trasporto, assicurazione e imballaggio, imposte sul valore aggiunto e altri oneri simili, importo del nolo, dazi, sdoganamento o accertamenti, e (ii) le condizioni di pagamento standard sono 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione di una fattura completa o dall’accettazione della Fornitura da parte di Kornit. 7.2 Kornit verserà al Fornitore l’Imposta sul valore aggiunto o eventuali altre tasse sulle transazioni associate alla vendita della Fornitura venduta a Kornit in base a un Ordine, a condizione che tali imposte spettino per legge a Kornit. 7.3 Qualora per legge Kornit sia obbligata a effettuare deduzioni o ritenute dalle somme pagabili in forza delle presenti condizioni, la somma pagabile da Kornit su cui si applica tale deduzione sarà versata al Fornitore al netto di tali deduzioni o ritenute previste per legge. 7.4 Il Fornitore autorizza espressamente Kornit a compensare e detrarre ogni responsabilità, debito e rivendicazione che il Fornitore o le sue collegate devono a Kornit. 7.5 Il pagamento di una somma non costituirà una rinuncia a richiedere risarcimenti correlati all’Ordine in questione.
- Garanzia
8.1 Senza derogare e in aggiunta alla garanzia standard e/a di servizio del Fornitore (o a quella dei suoi fornitori), il Fornitore garantisce che per un periodo non inferiore a dodici (12) mesi dalla data di consegna specificata nell’Ordine o dall’accettazione, qualora si sia fatto ricorso a una simile procedura: (a) la Fornitura deve essere priva di difetti nella progettazione, nei materiali e nella fabbricazione, e (b) la Fornitura sarà conforme alle specifiche di Kornit, dell’Ordine e/o di ogni eventuale campione approvato da Kornit. Qualora la Fornitura dovesse essere riparata o sostituita in base alle garanzie di cui sopra, tali garanzie si intenderanno estese come se il periodo di garanzia iniziasse a partire dalla data di sostituzione della Fornitura. Il Fornitore, inoltre, dichiara e garantisce che (1) tutti gli articoli della Fornitura: (i) sono ceduti a Kornit in condizioni sane e commerciabili e liberi da ogni onere, richiesta e gravame; (ii) sono di qualità sana e mercantile; (iii) sono conformi a ogni statuto, legge, ordinanza, norma, regolamento, licenza, permesso, autorizzazione, registrazione, politica o ordine federale, provinciale, statale, locale o straniera applicabile (“Leggi governative”), incluse, a titolo esemplificativo, leggi su import-export e commercio, standard e codici di settore applicabili; (iv) tutti i servizi saranno effettuati in modo professionale; e (vi) non violeranno alcun brevetto, marchio commerciale, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale di terzi; e (2) di disporre (il Fornitore) delle condizioni finanziarie necessarie per l’esecuzione dell’Ordine. 8.2 Il Fornitore garantisce altresì tutti i beni contro difetti epidemici per un periodo di tre anni a partire dalla consegna della Fornitura. Per “Difetto epidemico” si intende il verificarsi del medesimo difetto, guasto o non conformità con un Ordine nel 2% o più della Fornitura nell’arco di un qualsiasi trimestre. Qualora si verifichi un Difetto epidemico, tutti i costi, compresi a titolo esemplificativo la Fornitura di sostituzione, i ricambi, gli aggiornamenti, i materiali, la manodopera, il trasporto e la ricostituzione delle scorte derivanti da un Difetto epidemico, saranno sostenuti dal Fornitore, indipendentemente dal fatto che Kornit avvii o meno un richiamo del materiale installato o presso i clienti o una procedura di retrofit, compresa la Fornitura nelle scorte del distributore e nella base installata Kornit. Il Fornitore, a proprie spese, garantirà che tale Fornitura, ricambi o aggiornamenti abbiano la massima priorità di spedizione. Kornit si riserva il diritto di procurarsi, secondo i termini ritenuti appropriati, beni analoghi per sostituire la Fornitura interessata, e il Fornitore dovrà tempestivamente rimborsare Kornit di tutti i costi, oneri, prezzi e commissioni versati per l’acquisto dei beni sostitutivi. 8.3 Le garanzie di cui sopra devono perdurare dopo la consegna e il pagamento, e a favore di Kornit, dei suoi clienti, successori ed aventi causa. Nessun pagamento, ispezione, verifica, accettazione, test, ritardo, utilizzo, rivendita né la mancata ispezione, verifica, prova o scoperta di eventuali difetti e altre non conformità esonera il Fornitore da qualsiasi obbligo in relazione all’Ordine o pregiudica alcun diritto o rimedio di Kornit. 8.4 Qualora Kornit riscontri che una Fornitura non è conforme ai requisiti dell’Ordine, Kornit può, a propria discrezione, o restituire la Fornitura a rischio del Fornitore e rifiutare i beni e/o i servizi e chiedere al Fornitore di eseguire nuovamente il servizio oppure accettare, totalmente o in parte, i beni e/o i servizi forniti dal Fornitore, ma lasciando impregiudicato il diritto di Kornit di richiedere il risarcimento o indennizzi per la perdita o i danni subiti in conseguenza di tale mancata conformità.
- Cessazione; Parti di ricambio Se il Fornitore desidera porre termine alla produzione, o propone una qualsiasi modifica alle specifiche di un qualsiasi prodotto oggetto dell’Ordine, deve inviare a Kornit un preavviso scritto di almeno 9 mesi. In tale periodo di preavviso, Kornit deve avere l’opportunità di acquistare la quantità di tale prodotto che ritiene necessaria. Il Fornitore deve garantire la disponibilità di tutte le parti di ricambio dei prodotti acquistati per 7 anni a decorrere dalla data dell’ultima consegna di prodotti in relazione all’Ordine. Il Fornitore deve conservare e restituire tempestivamente a Kornit tutta la documentazione, le prove e gli attrezzi e ogni altro mezzo fornito da Kornit, una volta completato o risolto l’Ordine per qualsiasi motivo.
- Concessione delle licenze e Diritti di proprietà intellettuale
10.1 Ogni parte possiede o ha una licenza per utilizzare i diritti relativi ai propri brevetti, diritti d’autore, marchi commerciali, diritti sul design, segreti tecnici, know how e altri diritti proprietari e di proprietà intellettuale (“DPI”) creati o sviluppati prima della realizzazione dell’Ordine, comprensivi di tutte le modifiche o migliorie apportate a tali diritti DPI preesistenti. Nella misura in cui eventuali diritti DPI siano contenuti o utilizzati in relazione alla Fornitura (“Proprietà intellettuale preesistente”), il Fornitore concede a Kornit il diritto gratuito, interamente pagato, a livello mondiale, perpetuo e non esclusivo e la licenza di utilizzare, eseguire, riprodurre, visualizzare, distribuire e preparare opere derivate, o di autorizzare altre parti a farlo, di tale Proprietà intellettuale preesistente, direttamente o come parte integrante dei prodotti Kornit. 10.2 Il Fornitore deve identificare tutte le licenze e consegnare a Kornit tutti i materiali necessari per rispettare i requisiti di ogni licenza di software di terzi inclusi nella Fornitura. Il Fornitore deve consegnare a Kornit il codice sorgente di ogni software concesso in licenza in base a una licenza che prevede la disponibilità del codice sorgente (come la GNU General Public License). Se il codice sorgente non è incluso nel materiale precedentemente consegnato dal Fornitore, il Venditore deve fornire entro i sette (7) giorni successivi alla richiesta di Kornit il codice sorgente di ogni software concesso in base a un licenza open source che prevede la disponibilità del codice sorgente. 10.3 Se la Fornitura è scritta, preparata, generata o creata dal Fornitore nel corso dell’esecuzione del presente Ordine, soggetta a diritti di proprietà intellettuale preesistenti del Fornitore o di terzi, il Fornitore accetta di cedere ed effettivamente cede a Kornit tutti i diritti, titoli e interessi relativi alla Fornitura e a tutti i DPI riguardanti la Fornitura, e tale Fornitura deve considerarsi “opere create su commissione”. Nella misura in cui consentito dalla legge, il Fornitore rinuncia a ogni diritto morale sulla Fornitura, inclusi a titolo esemplificativo il diritto di figurare come autore, il diritto di modificare, il diritto di prevenire la mutilazione e il diritto di impedire lo sfruttamento commerciale. Il Fornitore firmerà tutti i documenti necessari e assisterà Kornit, a spese di Kornit, nel garantire, mantenere e difendere tutti i diritti DPI per tutelare la Fornitura in ogni paese. 10.4 Il Fornitore garantisce che la vendita o l’utilizzo dei beni forniti o la fornitura dei servizi in oggetto prestati non violerà né contribuirà a violare alcun diritto DPI.
- Riservatezza; Pubblicità
11.1 Senza derogare agli obblighi di riservatezza assunti dal Fornitore prima della data dell’Ordine, i quali obblighi continuano ad applicarsi mutatis mutandis, tutte le informazioni fornite al Fornitore, o alle quali il Fornitore potrebbe avere accesso o apprendere in relazione all’Ordine (“Informazioni riservate”) devono rimanere strettamente riservate e utilizzate esclusivamente ai fine dell’esecuzione dell’Ordine. Le Informazioni riservate comprendono anche l’esistenza e i termini e condizioni dell’Ordine, e includono a titolo esemplificativo tutte le informazioni e i dati concernenti la Fornitura, piani aziendali generali, clienti, costi, previsioni e utili. Il Fornitore non deve divulgare a terzi le proprie relazioni d’affari con Kornit, né mostrare, totalmente o in parte, i beni prodotti basandosi su documenti tecnici o specifiche fornite da Kornit o di sua proprietà. Il Fornitore deve tutelare la segretezza delle Informazioni riservate con la stessa attenzione che accorda alle proprie informazioni analoghe, ma in ogni caso con un livello di attenzione ragionevole. Nonostante ciò, il Fornitore ha il diritto di divulgare le Informazioni riservate come previsto a norma di legge, a condizione di notificare tempestivamente Kornit in modo che Kornit possa richiedere un’ordinanza cautelare o altro rimedio appropriato, ed è inoltre disposto che, qualora non si ottenga tale rimedio, il Fornitore fornisca solo la parte di informazioni legalmente richiesta. 11.2 Il Fornitore non può effettuare né autorizzare alcun comunicato stampa, pubblicità o altra forma di divulgazione a terzi che neghi o confermi l’esistenza dell’Ordine, né rivelare i termini dell’Ordine senza il previo consenso scritto di Kornit.
- Risarcimento danni e Assicurazione
12.1 Il Fornitore si impegna a difendere, risarcire e manlevare Kornit, i suoi predecessori, successori, aventi causa e clienti (diretti o indiretti) da ogni pretesa, perdita, richiesta, danni e spese (comprese ragionevoli spese legali e altri costi per l’eventuale difesa in tribunale) (collettivamente, “Pretese”), che tali parti, o alcune di esse, possano sostenere a seguito di (i) denunce di violazione di una qualsiasi Legge governativa, (ii) negligenza, violazione di garanzia o responsabilità oggettiva in un illecito in relazione all’utilizzo della Fornitura, salvo che ciò non sia causato dalla negligenza di Kornit, e (iii) qualsiasi denuncia sul fatto che la Fornitura del Fornitore, o il suo utilizzo, la vendita o l’importazione, violi un qualsiasi diritto DPI. 12.2 Qualora venga vietato l’uso di un qualsiasi elemento della Fornitura (collettivamente, “Beni controversi”), il Fornitore deve procurare a proprie spese a Kornit il diritto di continuare a utilizzare o a ricevere i Beni controversi. Se non fosse in grado di farlo, il Fornitore deve a proprie spese (e a discrezione di Kornit): (i) sostituire i Beni controversi con una Fornitura non controversa di forma, funzione e prestazioni equivalenti; oppure (ii) modificare i Beni controversi in modo da renderli conformi senza pregiudicarne forma, funzione o prestazioni; oppure (iii) se impossibilitato a sostituire o modificare i Beni controversi, rimborsare completamente tutte le somme versate da Kornit per i Beni controversi e pagare tutte le spese ragionevolmente sostenute da Kornit per la sostituzione dei Beni controversi. 12.3 Il Fornitore deve fornire e mantenere tutte le polizze assicurative necessarie e di prassi, incluse le seguenti assicurazioni con un assicuratore debitamente autorizzato o con un ente assicurativo di buona reputazione e con merito di credito “A” (o equivalente) o superiore, per tutelare Kornit e il Fornitore da ogni pretesa per l’intero periodo di validità del presente Accordo e/o per ogni eventuale periodo aggiuntivo, riguardo a polizze assicurative per “pretese avanzate”: (i) Assicurazione per responsabilità civile verso terzi/Assicurazione di responsabilità commerciale generale, inclusa l’Assicurazione per responsabilità contrattuale e Prodotti/operazioni eseguite integralmente, con un massimale non inferiore a 5 milioni di dollari per ciascun sinistro e nel periodo assicurativo totale, per eventuali lesioni personali e/o danni a terzi; (ii) Assicurazione per responsabilità totale prodotti e operazioni eseguite integralmente, con un massimale non inferiore a 5 milioni di dollari per ciascun sinistro e nel periodo assicurativo totale per lesioni personali e/o danni a terzi in relazione ai servizi e/o qualsiasi prodotto fabbricato, riparato, installato, fornito, venduto, commercializzato o manipolato in qualsiasi altro modo dal Fornitore e/o per suo conto. L’assicurazione sarà estesa per coprire il richiamo di prodotti per una somma di 500.000 dollari; (iii) Assicurazione di responsabilità professionale/Assicurazione per errori e omissioni per la responsabilità del Fornitore in merito a perdite e/o danni a terzi, incluse perdite consequenziali e/o finanziarie come risultato delle prestazioni del Fornitore e/o della mancata prestazione dei Servizi con un massimale non inferiore a 2 milioni di dollari per ciascun sinistro e nel periodo assicurativo totale; (iv) Indennizzo dei lavoratori con limiti stabiliti dalla normativa; (v) Assicurazione R.C. Prestatori d’opera con un massimale di 2 milioni per ogni infortunio e malattia o secondo la prassi nel luogo in cui opera il Fornitore (il massimale più alto tra le due opzioni); (vi) Copertura di secondo rischio (polizza ombrello) con massimali non inferiori a 5 milioni di dollari per ciascun sinistro e nel periodo assicurativo totale, oltre all’Assicurazione per responsabilità civile verso terzi/Assicurazione di responsabilità commerciale generale, Assicurazione per responsabilità prodotti e operazioni eseguite integralmente e R.C. prestatori d’opera; e (vii) ogni altra assicurazione obbligatoria per legge per lesioni personali conseguenti all’uso di veicoli e Assicurazione R.C. auto per ogni veicolo di proprietà, di proprietà di terzi, a noleggio o in leasing, utilizzato nell’adempimento dell’Ordine, con un massimale di 2 milioni di dollari per ciascun sinistro, inteso come singolo limite cumulativo per lesioni personali e danni. 12.4 Le polizze assicurative devono includere quanto segue: (i) le polizze assicurative sono prioritarie rispetto a qualsiasi assicurazione predisposta da Kornit e/o da chiunque altro per suo conto, e l’assicuratore rinuncia ad avanzare pretese concernenti un contributo delle polizze menzionate in precedenza, e (ii) le polizze devono includere limiti territoriali mondiali e la giurisdizione di competenza (comprendente USA e Canada). Il Fornitore deve fornire a Kornit un certificato assicurativo emesso e debitamente firmato da un rappresentante autorizzato della compagnia assicuratrice del Fornitore, in conformità alle disposizioni della presente Sezione 12, in cui si segnala Kornit come assicurato supplementare in relazione alla responsabilità per errori e/o omissioni del Fornitore e/o di chiunque altro agisca per suo conto e/o in relazione alla responsabilità riguardo ai prodotti e/o ai beni, previa una clausola di responsabilità incrociata, e contenente una rinuncia alla surrogazione in favore di Kornit. Su richiesta, il Fornitore deve fornire a Kornit una copia di tali polizze assicurative. Il Fornitore si impegna ad acquistare, a proprie spese, ogni eventuale assicurazione supplementare che Kornit riterrà necessaria alla luce dei rischi correlati all’esecuzione dell’Ordine.
- Risoluzione
13.1 Kornit può annullare l’Ordine o una sua parte in qualsiasi momento (i) precedente alla spedizione di beni non fabbricati appositamente per Kornit, o (ii) precedente all’inizio dei servizi, senza alcuna responsabilità del Fornitore. Qualora Kornit effettui la risoluzione dopo il tempo di cui alla sezione 14.1(i) o (ii) qui sopra, Kornit è tenuta a risarcire il Fornitore delle spese vive effettive documentate sostenute dal Fornitore prima della ricezione della notifica di annullamento inviata da Kornit, per opere e materiali procurati esclusivamente in conseguenza dell’Ordine e che non possono essere utilizzati dal Fornitore per ogni altro prodotto o servizio, e in nessun caso di una somma superiore al prezzo d’acquisto dei beni o servizi annullati (il “Costo di risoluzione”). 13.2 Kornit ha il diritto di annullare un Ordine di servizi o beni appositamente fabbricati, e la responsabilità di Kornit in merito all’annullamento dell’Ordine di beni appositamente fabbricati si limita al Costo di risoluzione. 13.3 In aggiunta ai propri altri diritti e rimedi, Kornit ha facoltà di risolvere immediatamente un Ordine, senza che questo comporti alcuna responsabilità, nei seguenti casi (i) liquidazione giudiziaria, scioglimento o liquidazione extragiudiziale del Fornitore; (ii) un evento di forza maggiore, le cui conseguenze durino più di 6 settimane; (iii) violazione effettiva da parte del Fornitore o inadempienza dell’Ordine, e tale violazione o inadempienza non è eliminata entro 5 giorni dalla segnalazione di Kornit al Fornitore; e (iv) mancanza, da parte del Fornitore (determinata a discrezione esclusiva di Kornit) di fornire adeguate garanzie in materia di prestazioni e/o condizioni finanziarie.
- Controversie – Diritto applicabile L’Ordine e ogni pretesa, rivendicazione o controversia derivante o in relazione all’Ordine o alla violazione, effettiva o presunta, saranno disciplinati e interpretati in conformità alla legislazione dello Stato di Israele, senza alcun riferimento ad alcun principio in materia di conflitti tra leggi. Qualsiasi controversia o pretesa derivante dalle presenti disposizioni va presentata alla giurisdizione esclusiva dei tribunali competenti di Tel Aviv, Israele. La convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci non è applicabile.
- Leggi governative e termini e condizioni del contratto
15.1 Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le Leggi governative in vigore, incluse eventuali disposizioni dei contratti governativi, comprendenti a titolo esemplificativo norme e regolamenti in materia doganale, restrizioni all’esportazione di informazioni, restrizioni all’avere rapporti con persone soggette a restrizioni e con cittadini di paesi soggetti a restrizioni, nonché il rispetto delle pari opportunità. Il Fornitore adotterà la dovuta diligenza e il continuo monitoraggio della propria catena logistica, nella misura ragionevolmente necessaria per evitare l’approvvigionamento o l’uso di metalli provenienti da regioni del mondo denominate “zone di conflitto”, compresi a titolo esemplificativo materiali provenienti da zone di conflitto che, direttamente o indirettamente, finanziano o vanno a vantaggio di gruppi armati nella Repubblica democratica del Congo o di un paese confinante, secondo la definizione che di tali termini è data nella Section 1502 della legge Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act degli Stati Uniti. Il Fornitore si impegna altresì a sostenere in pieno gli sforzi di Kornit di mantenere la propria catena logistica priva di questi metalli provenienti da zone di conflitto e, su richiesta, di mettere a disposizione per eventuali verifiche le misure di dovuta diligenza adottate da Kornit. 15.2 Al fine di garantire l’utilizzo della Fornitura in totale sicurezza, il Fornitore deve: – garantire che nessun elemento della Fornitura contenga una o più delle sostanze pericolose di cui agli articoli 4 e 6 della direttiva europea 2011/65/UE del giugno 2011, nota anche come direttiva RoHS 2, e di cui all’emendamento della direttiva europea 2015/863, nota anche come RoHS 3, – rispettare tutti gli obblighi concernenti le sostanze oggetto di restrizioni e/o di divieto nell’Unione europea e, in particolare, quelle elencate nel regolamento REACH (CE 1907/2006), – fornire a Kornit una dichiarazione di conformità con il disposto della direttiva europea 2011/65 del giugno 2011 e della direttiva europea 2015/863, e – rispettare la normativa e i regolamenti relativi al divieto o alla restrizione di utilizzare determinati prodotti o sostanze, in vigore al momento in cui è effettuato l’Ordine, sia nell’Unione europea che in altri paesi, se così indicato nell’Ordine e/o nelle specifiche, o che potrebbero diventare applicabili entro la data di consegna della Fornitura. Su semplice richiesta di Kornit, il Fornitore deve fornire tutti i documenti giustificativi richiesti in virtù delle norme e dei regolamenti di cui sopra, soggetti a periodiche modifiche, durante i termini legali relativi alla conservazione dei documenti. Il Fornitore si attiene al rispetto del Kornit SQM (SUPPLIER QUALITY MANUAL – Manuale della qualità dei fornitori) e in particolare dell’elenco Kornit MRSL (https://www.kornit.com/kornit-chemicals-policy/) 15.3 Il Fornitore certifica e garantisce a Kornit che ogni elemento di Fornitura che introduce materiali pericolosi, definiti dalle Leggi governativi applicabili, in un qualsiasi impianto di Kornit o dei clienti di Kornit, è correttamente etichettato, consegnato in contenitori adeguati e accompagnato dalle schede MSDS (schede di sicurezza dei materiali). Una Fornitura che introduce materiali o sostanze regolamentate dalle Leggi governative (compresa, a titolo esemplificativo la California Proposition 65) deve essere correttamente descritta, etichettata, imballata, spedita ed essere accompagnata dalle schede di sicurezza dei materiali e ogni altro documento richiesto dalle Leggi governative in vigore. I materiali proibiti dalle Leggi governative, compresi a titolo esemplificativo amianto, materiali a potenziale contenuto di amianto e policlorobifenili, non devono essere introdotti nella Fornitura né in alcun impianto di Kornit o dei clienti di Kornit.
- Privacy dei dati
16.1 Ai fini dell’elaborazione e della gestione dell’Ordine e delle nostre relazioni, Kornit è tenuta a raccogliere ed elaborare le vostre informazioni personali (o, a seconda dei casi, le informazioni personali delle persone di contatto del Fornitore). Kornit utilizza dette informazioni personali solamente per le finalità di cui sopra. Kornit può condividere con terzi tali informazioni personali, nella misura in cui sia necessario per le sue esigenze operative e commerciali (inclusi IT provider come i fornitori di servizi cloud). 16.2 Siete pregati di confermare che quando si forniscono tali informazioni personali a Kornit, acconsentite alla raccolta, all’elaborazione e al trasferimento dei vostri dati personali, come descritto precedentemente in dettaglio. Confermare inoltre il consenso sul fatto che Kornit o i suoi fornitori, associati e agenti potrebbero avere accesso ai vostri dati, per le finalità di cui sopra, e che tale accesso potrebbe essere effettuato da un altro paese.
- Varie
17.1 Cessione. Il Fornitore non può delegare né assegnare i propri diritti o obblighi senza il previo consenso scritto di Kornit. Ogni tentativo di delega o assegnazione da parte del Fornitore, in mancanza di tale consenso sarà nullo. 17.2 Limitazione della responsabilità. Nella misura consentita dalle leggi in vigore, in nessun caso Kornit e le sue controllate saranno responsabili di eventuali riduzioni dei ricavi, perdite di profitti, danni accidentali, consequenziali, speciali o punitivi. 17.3 Relazioni non restrittive. Nulla osta che Kornit sviluppi in maniera indipendente, acquisti da terzi, distribuisca o commercializzi altre Forniture in grado di svolgere funzionali identiche o simili a quelle della Fornitura oggetto del presente Ordine.